Art. 56.
(Riduzione del capitale sociale).

      1. La riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei limiti previsti dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 29, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.
      2. La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle società professionali della decisione medesima, purché entro tale termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
      3. Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato un'idonea garanzia, dispone che l'esecuzione abbia luogo nonostante l'opposizione.